Indebita compensazione di crediti inesistenti: possibile eccepire l’incompetenza per territorio in base allo studio del commercialista.

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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti di cui all’art. 10 quater del d.lgs. 74/2000 un reato a consumazione (eventualmente) prolungata e si consuma quindi al momento della presentazione dell’ultimo modello f24 relativo all’anno interessato in quanto con l’utilizzo del modello si perfeziona la condotta decettiva del contribuente. Di conseguenza, ai fini della determinazione della competenza per territorio, rileva il luogo in cui è effettuata l’ultima utilizzazione del credito inesistente nell’anno interessato, mediante inoltro del modello f24, e solo in subordine il luogo di accertamento del reato ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 10.3.2000, n. 74. Se pertanto, come di consueto avviene, la presentazione del modello è effettuata dal commercialista, la competenza per territorio è del giudice competente per il luogo in cui ha lo studio il professionista. Lo stabilisce una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sez. III, 20.1.2023, n. 2351). Da oggi sarò quindi possibile eccepire dinnanzi al giudice l’incompetenza territoriale in ragione del luogo in cui ha sede il professionista incaricato della presentazione della dichiarazione.
La pronuncia si pone in discontinuità con altra recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti avrebbe natura di reato omissivo istantaneo e si consumerebbe nel momento e nel luogo in cui è omesso il versamento delle imposte dovute (Cass. sez. III, 19.2.2020, n. 6529). Secondo questo orientamento, potendosi adempiere all’obbligazione tributaria presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazione, sarebbe impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e, ai fini della competenza per territorio, occorrerebbe sempre far riferimento al criterio del luogo di accertamento del reato (Cass. sez. III, 31.5.2022, n. 25317; Cass. sez. III, 9.11.2022, n. 42307).