Nuova causa speciale di non punibilità di alcuni reati tributari: non è punibile chi paga entro sentenza di appello

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Il d.l. 34/2023, in vigore dal 30.3.2023, ha introdotto (art. 23) una causa speciale di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis d.lgs. 74/2000), omesso versamento di IVA (art. 10 ter d.lgs. 74/2000), indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10 quater, comma 1 d.lgs. 74/2000).

Oggi, chi non ha potuto pagare i debiti tributari e le relative sanzioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado potrà evitare la condanna versando, prima della sentenza di appello, quanto dovuto.

Il processo, su richiesta dell’imputato e a seguito del pagamento dell’intero importo richiesto o della prima rata, sarà sospeso fino a comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che dovrà informare il Giudice dell’avvenuto integrale versamento, della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Peraltro, in relazione agli stessi fatti di reato vi era già una causa di non punibilità contenuta nel d.lgs. 74/2000 (art. 13) che non è stata né abrogata né modificata dal d.l. 34/2023: “I reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

Il legislatore avrebbe forse potuto modificare la precedente causa di non punibilità in luogo di introdurne una nuova e speciale.

Si porranno probabilmente delicate questioni interpretative e di coordinamento tra le due cause di non punibilità al fine di non trattare diversamente situazioni simili.