L’amministratore appena nominato deve controllare tutti gli ultimi adempimenti fiscali? Rileva la mancata iscrizione della nomina nel registro delle imprese?

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Con la nomina, l’amministratore deve compiere un controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali. In assenza di tale controllo, l’amministratore, secondo Cass. sez. III, 30.3.2023, n. 13319, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze. Pertanto, può essere ritenuto penalmente responsabile a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta il versamento di quanto dovuto all’erario.

Non rileva neppure che la nomina ad amministratore non sia stata ancora pubblicizzata nel registro delle imprese in quanto l’iscrizione nel registro ha solo natura dichiarativa e non costitutiva. Secondo la Corte, “diversamente opinando [] in assenza di elementi idonei a giustificare il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di iscrizione ex art. 2383, comma 4 c.c., la sanzione penale sarebbe rimessa alla disponibilità dell’amministratore nominato”.

Ora, il principio affermato dalla Corte di Cassazione ci pare ponga dei problemi, poiché in molti casi da essi possono derivare profili irricevibili di responsabilità oggettiva (quindi incompatibili con la responsabilità penale).

Occorre, infatti, avere a riguardo alle ipotesi in cui, ad esempio, l’amministratore appena nominato sia ancora nell’impossibilità di agire sul conto corrente intestato alla società e non abbia avuto un tempo idoneo, da valutare anche in relazione alla dimensione e organizzazione della società, per procedere a una verifica degli adempimenti fiscali.

In simili ipotesi, infatti, non si vede come possa essere mosso un rimprovero di colpevolezza nei confronti di un soggetto che materialmente non è stato nelle condizioni di prendere consapevolezza delle situazioni di fatto che possono portare a una condotta illecita.