INCOSTITUZIONALE LA SOSPENSIONE ANTI-COVID DELLA PRESCRIZIONE QUANDO DISPOSTA IN BASE A UN PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO E NON DIRETTAMENTE DALLA LEGGE

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L’istituto della prescrizione ha risentito fortemente della prolifica attività dell’esecutivo durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
I termini di prescrizione sono stati sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dall’art. 83, comma 4, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
Lo stesso comma, prevendo la sospensione della prescrizione per i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini, ha sospeso, evidentemente, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione anche per i fatti commessi prima del 9 marzo 2020.
Inoltre, per effetto del successivo D. L. n. 23/2020, la loro sospensione è stata estesa sino all’11 maggio 2020.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, ha escluso la violazione del secondo comma dell’art. 25 Cost. (principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al soggetto agente) da parte della sospensione “emergenziale”. Questa, infatti, rientrerebbe, con conseguente rispetto del principio di legalità, nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall’art. 159 c.p., il quale prevede la sospensione del corso della prescrizione quando è sospeso, in applicazione di una particolare disposizione di legge, il procedimento o il processo penale.
La Consulta, con la recentissima sentenza n. 140 del 2021, è tornata ad occuparsi dell’art. 83 comma 4, respingendo completamente, in quanto prive di elementi di novità rispetto a quelle già affrontate con la sentenza del 2020, le censure sollevate.
Tuttavia, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 9 dell’art. 83 D. L. n. 18/2020 laddove prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ex comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce, in questo caso, il contenuto soltanto eventuale di misure organizzative che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.
La previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione, allungando il termine di estinzione del reato, ha natura sostanziale e soggiace al principio di legalità.
La fattispecie estintiva, pertanto, dev’essere determinata nei suoi elementi costitutivi assicurando un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.
La norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell’articolo 159 c. p., in quanto il suo contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative adottate dal capo dell’ufficio giudiziario, al fine di contenere gli effetti negativi della pandemia sull’attività giudiziaria.
Ciò comporta una carenza di determinatezza della fattispecie tale da ledere il principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.
In definitiva, la Corte, facendo cessare l’efficacia del comma 9 dell’art. 83 laddove sospendeva la prescrizione tramite il rinvio “organizzativo” delle udienze, permetterà ai reati oggetto dei procedimenti sospesi di prescriversi senza risentire della sospensione anti-COVID.