D.L. n. 2/2023: NUOVI LIMITI ALLE MISURE CAUTELARI E ALLE SANZIONI INTERDITTIVE DEL D.LGS. 231/2001

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Finalmente il legislatore ha compreso che le misure cautelari e le sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/2001 devono essere bilanciate con interessi pubblicistici, quali la salvaguardia della continuità aziendale e dell’occupazione, risultanti dalla dichiarazione di interesse strategico nazionale o dall’amministrazione straordinaria di particolari categorie di imprese.
Il d.l. 2/2023, c.d. Salva Ilva, ha infatti ristretto l’ambito di applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/2001.
È un primo timido passo. Ancora insufficiente. Occorre ampliare le eccezioni alle pesanti misure interdittive (anche se raramente applicate) e forse ripensare totalmente la responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001.
Le misure cautelari, che già potevano essere sostituite dal giudice con la nomina di un commissario giudiziale, ora non possono disporsi nel caso in cui la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale (ai sensi dell’art. 1 d.l. 207/2012). In questi casi, il giudice dovrà nominare un commissario (art. 45, comma 3 d.lgs. 231/2001).
Analogamente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale (ai sensi dell’art. 1 d.l. 207/2012) se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 17, coma 1 bis d.lgs. 231/2001).
Infine si è introdotta una presunzione: il modello organizzativo si considera sempre idoneo quando nella procedura di interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia degli altri beni giuridici protetti dall’ordinamento (art. 17, coma 1 bis d.lgs. 231/2001).