DVR e DUVRI: se anche i giudici di merito fanno confusione nella responsabilità del datore di lavoro subappaltatore

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Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è il documento contenente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, documento che ogni datore di lavoro è tenuto ad elaborare.

Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è il documento contenente invece la valutazione dei rischi da interferenze e le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo tali rischi. Tale documento è posto a carico del solo datore di lavoro committente.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione (Cass. se. III, 13.2.2023, n. 5907) ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto penalmente rilevante la condotta del datore di lavoro subappaltatore per l’omessa presa in considerazione del rischio di caduta materiali dall’alto nel DUVRI.

Attenzione, il datore di lavoro subappaltatore deve però “adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche quando questi siano dovuti alle interferenze con l’attività di altre imprese, ed anche quando l’organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell’appaltatore o del committente […] Né l’obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa può essere escluso con riferimento ai rischi da interferenze perché il dovere di elaborare un unitario documento di valutazione di tali rischi, il DUVRI, grava esclusivamente sul datore di lavoro committente”. Pertanto, il datore di lavoro subappaltatore, pur non avendo l’onere di redigere il DUVRI, ha il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi anche derivanti da interferenze in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “questa soluzione appare coerente con l’obiettivo di incrementare la tutela contro il rischi cui sono esposti i lavoratori. La redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente”.

La decisione in parola contiene un’esatta ricostruzione della distinzione tra DVR e DUVRI. Non è purtroppo raro imbattersi, nella giurisprudenza di merito, in definizioni più confuse e incerte, con quanto ne può derivare, in termini di rischio ulteriore, per gli operatori.