RSPP E DATORE DI LAVORO IN CAPO ALLA STESSA PERSONA? ANCHE NO.

separator

La legge prevede che la qualifica di datore di lavoro e di RSPP possono essere in capo alla stessa persona nelle piccole aziende: il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti dell’RSPP nei casi di aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (con esclusione di aziende industriali che utilizzino sostanze pericolose, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e minerari, delle aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi polveri e munizioni e delle strutture di ricovero e cura), aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, aziende della pesca fino a 20 lavoratori e altre aziende fino a 200 lavoratori (artt. 31 e 34 e allegato II d.lgs. (81/2008).

La recente giurisprudenza di legittimità è però piuttosto critica: “aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro […] Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo. La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza. Di conseguenza la confusione dei suoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente” (Cass. sez. IV, 29.4.2022, n. 16562).

L’attribuzione delle funzioni di RSPP e di datore di lavoro in capo alla stessa persona deve essere valutata con attenzione e limitata ed eccezionale da valutare caso per caso.