La Cassazione ribalta il proprio precedente orientamento: il liquidatore del concordato è pubblico ufficiale.

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La Corte di Cassazione ribalta il proprio precedente orientamento e individua una pluralità di elementi che riconducono l’attività del liquidatore della procedura concordataria alla pubblica funzione giudiziaria.

 

La Sezione Quinta della Corte di Cassazione, con la sentenza del 28.2.2023 dep. il 22.5.2023, n. 22004, si richiama a una risalente pronuncia (Cass. Sez. V. 11.11.1994, n. 4761) e ribalta il proprio precedente orientamento (Cass. Sez. V, 16.1.2015, n. 15951). Sancisce così la natura di pubblico ufficiale del liquidatore nominato nella procedura del concordato preventivo.

Per la Corte, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale agli effetti della legge penale, occorre indagare l’attività svolta dal soggetto e comprendere se sia riconducibile o meno alla pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Gli elementi che riconducono l’attività del liquidatore a pubblica funzione giudiziaria.

La Corte di Cassazione individua una pluralità di elementi che riconducono l’attività del liquidatore della procedura concordataria alla pubblica funzione giudiziaria. Nello specifico, il liquidatore:

  • è designato dal Tribunale con il decreto di omologazione;
  • la sua attività è determinata dalla legge e dal decreto di omologazione;
  • è sottoposto alla vigilanza del commissario giudiziale;
  • ha legittimazione processuale nelle controversie liquidatorie e distributive;
  • assicura la legittimità della procedura a tutela degli interessi di tutti i creditori interessati dalla procedura, compresi quelli dissenzienti;
  • tiene uno specifico registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori;
  • redige rapporti semestrali al commissario giudiziale;
  • presenta un rendiconto della gestione approvato dal Tribunale;
  • può essere revocato dal Tribunale.

Non assume quindi alcuna rilevanza il silenzio normativo sulla qualifica pubblicistica a differenza di quanto espressamente previsto per altre figure, quali il curatore, commissario giudiziale e il commissario liquidatore (cfr. artt. 30, 165 e 199 l.f. e artt. 127, 92 e 127 codice della crisi).

Conclusione: il liquidatore svolge funzioni di pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, ciò che rileva è solo la funzione concretamente svolta dal soggetto indipendentemente da qualifiche formalistiche. E il liquidatore svolge, per la Suprema Corte, una pubblica funzione giudiziaria ai sensi dell’art. 357 c.p. anche se non è qualificato pubblico ufficiale dal legislatore.