La prova nel concorso dei revisori nel reato di bancarotta.

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Il concorso del professionista nel reato di bancarotta societaria è un tema da tempo affrontato e risolto dalla giurisprudenza: ai sensi dell’art. 110 del codice penale anche l’estraneo (ad esempio il revisore) può concorrere nel reato con il soggetto qualificato fornendo un consapevole contributo morale o materiale alla realizzazione dell’illecito.

La responsabilità del revisore deve essere ricostruita come quella di qualsiasi altro soggetto estraneo non potendo in alcun modo essere equiparata alla responsabilità dei sindaci. I revisori possono cioè essere chiamati a rispondere del reato di bancarotta societaria soltanto quali concorrenti estranei.

I revisori, a differenza dei sindaci, esulano infatti dal novero dei soggetti qualificati indicati espressamente dalla fattispecie incriminatrice.

Come recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il revisore può fornire il proprio apporto all’autore qualificato nella commissione del reato di bancarotta societaria; tuttavia deve essere rigorosamente provato il contributo causale, morale o materiale nel reato (Cass. sez. V, 30.11.2023, n. 47900).

Una relazione falsa del revisore non è di per sé sola sufficiente a provare un concorso dello stesso nel reato di bancarotta societaria.

Ai fini difensivi, pur in presenza di una relazione falsa, occorrerà dimostrare l’assenza di altri elementi rilevatori di un contributo causale e consapevole, tali da fare ritenere insussistente il concorso del revisore nel reato di bancarotta societaria.